09 gennaio, 2006

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE -
E' costituita in Palermo la Associazione Vigili del Fuoco Volontari "Palermo Sud".
L' associazione ha sede in Bagheria Via Pittalà n. 19.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
L'associazione si estinguerà se i Soci fondatori delibereranno la sua inutilità.

ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L' associazione è apolitica, apartitica, asindacale e senza fine di lucro, nello spirito dell’art. 21 della Costituzione Italiana.

ART. 3 - SCOPI
L' Associazione Vigili del Fuoco Volontari Palermo Sud si propone:
a) promuovere un effettivo legame fra tutti i Vigili del Fuoco Volontari sia in Italia sia all'estero;
b) mantenere attraverso apposite manifestazioni vivo lo spirito di corpo dei V.V.F in servizio e quelli in congedo;
c) promuovere ogni studio, dibattito che possa riflettere od interessare direttamente o indirettamente la categoria;
d) creare un movimento di pubblica opinione a favore della categoria;
e) svolgere compiti di mutua assistenza a favore degli iscritti;
f ) rendersi interprete presso le autorità competenti delle necessità degli iscritti;
g) compiere ogni altro atto che possa lo stesso facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
h) sviluppare l’attività del volontariato nel servizio antincendio e nella protezione civile;
i ) promuovere corsi di formazione aggiornamenti, perfezionamento, istruzione nell’ambito dei propri soci anche attraverso istruttori esterni.Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà:Organizzare, riunire gli associati, indire, aderire e patrocinare convegni, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, sia a livello nazionale sia internazionale.Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili.Per tali scopi, l’Associazione potrà chiedere finanziamenti sia agli Enti pubblici sia privati. L’Associazione potrà associarsi ad altre Associazioni che abbiano oggetto e scopo similare.

ART. 4 - SOCI
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori – sono coloro che hanno partecipato alla costituzione;
b) soci onorari – sono coloro che per eminenti meriti personali e/o professionali sono nominati dall’assemblea dei soci per proposta del consiglio direttivo.Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali, possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto al voto, e non sono eleggibili alle cariche sociali.
c) soci ordinari – sono, sia uomini sia donne, che partecipano all’attività dell’associazione. Essi verseranno la quota d’ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo, potranno partecipare alle assemblee e avranno diritto al voto.Essi dovranno presentare regolare domanda d’ammissione che dovrà essere accolta dal Consiglio Direttivo.La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità e in altre parole dopo 15 giorni dalla messa in mora, per indegnità e per gravi motivi deliberati dal Consiglio Direttivo previa contestazione dell’interessato del fatto addebitatogli.I soci fondatori, finché dura l’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice Civile.

ART. 5 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:- L’Assemblea dei soci;- Il Consiglio Direttivo.Nessuna carica sociale è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati a svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i soci in regola con il versamento delle quote annuali.
a) L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30/04 o qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci, o su iniziativa del Consiglio Direttivo.L’Assemblea discute e approva il bilancio consuntivo presentato dal consiglio direttivo, e il bilancio dell’attività preventiva presentato dal Consiglio Direttivo.Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto dell’Associazione.Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni valgono le norme dell’art. 21 del Codice Civile.I soci sono convocati con affissione nella sede sociale con un preavviso di almeno 5 giorni sulla data fissata per l’Assemblea. La delega è ammessa, ma nessuno può rappresentare più di un socio.
b) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea e scelti dai soci. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, ed un Segretario Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale; il Vice Presidente rappresenta, in assenza e solo per gli atti di ordinaria amministrazione il Presidente; il Segretario Tesoriere, conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni, degli ordini collegiali, nonché mantiene il registro delle spese e degli incassi.Il Consiglio Direttivo da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; fissa annualmente la quota sociale, delibera l’ammissione, la decadenza e la espulsione del socio.Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

ART. 6 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:Dalle quote sociali, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, d’Enti e d’Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche.Eventuali beni ricevuti in comodato non costituiscono in alcun caso patrimonio dell’Associazione e sempre che sia effettuato un verbale o una scrittura privata, anche non registrata, di tali beni, e controfirmato da tutto il Consiglio Direttivo.

ART. 7 - ESERCIZIO
L’esercizio finanziario si chiude il 31/12 d’ogni anno. Alla fine d’ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quel preventivo del successivo esercizio.Il primo esercizio si chiude il 31/12/2006 (trentuno dicembre duemilasei ).

ART. 8 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai soci risultanti nel libro dei soci e deliberanti la messa in liquidazione in quanto patrimonio di essi.

ART. 9 - NORME FINALI E RIINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative in materia d’Associazioni previste dal Libro I titolo II capo II e III del Codice Civile.





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